Generale
Il fatto di applicare le "dovute cautele" o di stare su un campo recintato non esonera nessuno dal rispetto delle normative che regolano le accensioni dei fuochi. In particolare: 1) è vietato accendere a distanza inferiore a 100m dai boschi; tale distanza è aumentata a 200m nel periodo di massimo rischio-incendi e cioè dal 1°Luglio al 15 Settembre (D.G.R.Marche n.1163 del 5/8/03); 2) sull'intero territorio regionale è vietata l'accensione delle stoppie in campagna e l'accensione di arbusti ed erbe per la ripulitura degli argini di fiumi e corsi d'acqua, al fine di attuare la protezione dei nidi e dei nidiacei secondo quanto prescritto nel Calendario Venatorio Marche 2011/2012; 3) è vietato creare comunque stati di pericolo per la circolazione (ad esempio riduzione della visibilità a causa del fumo) su ogni genere di strada che passi nelle vicinanze (rif. Codice della Strada); 4) è vietato comunque dare fuoco alle stoppie ad una distanza minore a 100m da case, edifici, piantagioni, siepi, mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, depositi di materia infiammabile e combustibili (Testo Unico Leggi P.S.). Ogni infrazione comporta una sanzione amministrativa variabile da qualche centinaia a qualche migliaia di euro; si fa notare che nel caso di responsabilità in incendio boschivo è prevista, nei casi più gravi, la reclusione fino a 10 anni. Il consiglio che si può dare, nel caso ci sia la reale necessità di accendere un fuoco, è quello di riunire il materiale da accendere in un cumulo posto in un terreno nudo, rispettare le distanze di sicurezza dai boschi, verificare che il fumo non invada le strade, rimanere sul posto sino al completo spegnimento del fuoco e comunque in un numero di persone sufficiente e munite di mezzi idonei al controllo dello stesso. (Agronomo)
E' vero che con la recente manovra economica il SISTRI è stato definitivamente abolito?
L'abolizione del SISTRI alla quale ci si riferisce è stata una condizione estemporanea e transitoria. Infatti è vero che il decreto legge n.138 pubblicato in G.U. il 13 agosto 2011, ha stabilito (art.6, comma 2) l'abrogazione degli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ("Testo Unico ambientale") con conseguente abrogazione del Sistri; tuttavia l'emendamento n.6.15 approvato al Senato ha ripristinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti già denominato Sistri, prorogandone l'entrata in vigore al 9 Febbraio 2012. Nel frattempo si è prevista una concertazione tra il Ministro dell'ambiente e le categorie interessate; il tutto fa capire comunque quanto controversa sia la questione. (Agronomo)
In linea generale tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi e quelle aventi più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi, hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) dal 1° giugno del 2011. Tuttavia sino al 31 dicembre sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli che conferiscono non più di 100 kg/L di rifiuti pericolosi all’anno, in unica soluzione o al massimo in 4 conferimenti non eccedenti i 30 kg/L. Sono considerati rifiuti pericolosi anche imballaggi e barattoli vuoti con residui di sostanze pericolose al di sopra dei limiti consentiti; nel suo caso, per verificare il regime di esonero temporaneo dovrebbe valutare l’effettivo peso di rifiuti pericolosi prodotti, aggiungendo al quantitativo che mi ha detto eventuali oli esausti dei trattori e batterie fuori uso e sottraendo dal quantitativo stesso tutti i contenitori che siano stati correttamente bonificati. La bonifica se effettuata a regola, è una pratica che consente un vantaggio in termini ambientali per la collettività e in termini economici per l’agricoltore (si ottengono dei rifiuti non più pericolosi); deve essere eseguita risciacquando il barattolo di fitofarmaco appena svuotato esclusivamente mediante l’impianto di lavaggio a ciclo chiuso applicato agli atomizzatori, senza versamenti in terra. (Agronomo)
L'avente diritto alla prelazione può esercitare tale opzione entro 30 giorni dalla notifica della proposta di vendita; questa notifica va effettuata a mezzo raccomandata dal proprietario-venditore. Nel caso in cui il proprietario abbia omesso la notificazione, il coltivatore diretto (affittuario o confinante del fondo) che venga a conoscenza dell'avvenuta compravendita ha tempo un anno per esercitare la prelazione, mediante il riscatto dell'immobile alle stesse condizioni previste nel contratto di vendita; tale termine va computato a partire dalla data di trascrizione della vendita alla conservatorìa dei registri immobiliari. Nel suo caso quindi, vanno verificati i due presupposti: 1) che ci sia stata l'assenza della notificazione da parte del venditore (tenga presente che le ultime tendenze della giurisprudenza danno valenza anche alle eventuali notificazioni verbali) 2) che alla data di ricevimento della lettera del confinante non sia trascorso più di un anno dalla trascrizione del rogito notarile. Sussistendo i presupposti del riscatto da parte del suo confinante, lei avrà comunque pieno titolo per rivalersi anche in sede giudiziale sul venditore, mediante la richiesta di risarcimento degli eventuali danni, derivati tutti dall'iniziale omissione della notificazione. (Agronomo)
Si tratta di un software di calcolo che permette ai tecnici di ottenere dei dati di grande utilità per la gestione della risorsa idrica nelle irrigazioni ai campi coltivati. Nella pratica questi dati, inseriti nell’equazione del bilancio idrico, consentono di stabilire il momento ideale per irrigare una coltura nonchè la giusta quantità di acqua da utilizzare. Il concetto che si rappresenta mediante l’equazione del bilancio idrico è il seguente: il terreno, una volta imbevutosi di acqua come un’enorme spugna, ne trattiene una cospicua parte che risulta essere disponibile per le radici delle piante. Questa riserva però va incontro ad esaurimento a causa dei fenomeni di evaporazione e traspirazione: giornalmente infatti (come risulta dai dati dell’evapotraspirazione di cui stiamo parlando) passa nell’atmosfera sotto forma di vapore un quantitativo di acqua variabile per stagione, tipo di coltura e stadio di sviluppo. Inoltre la riserva di acqua non deve mai attestarsi al di sotto di un livello di sicurezza fondamentale per la sussistenza delle piante e, nel caso non intervengano piogge a sufficienza, deve essere rimpinguata con un’opportuna irrigazione. Per eseguire il bilancio idrico il tecnico dovrà conoscere almeno i seguenti dati: tipo di coltura, epoca della semina, superficie e tessitura del terreno (argilloso/franco/sabbioso). Per i volumi d’adacquamento dovrà sapere il tipo di irrigazione a disposizione dell’azienda. (Agronomo)